Sez. 3, Sentenza n. 3970 del 10/12/1999 Cc. (dep. 04/02/2000) Rv. 215893 - 01
NAVIGAZIONE | Esercizio senza autorizzazione comunale dell'attività di trasporto di persone nella laguna di Venezia - Reato di cui all'art. 1231 cod. nav. - Configurabilità - Condizioni.
NAVIGAZIONE
Nella Regione veneta per il servizio di trasporto di persone esercitato con natanti di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate, se svolto nelle condizioni di navigazione promiscua, viene escluso l'obbligo della licenza comunale sempreché non vengano iniziati viaggi o imbarcati passeggeri in canali lagunari di navigazione interna, con facoltà in detti canali di operare lo sbarco ed il reimbarco di passeggeri precedentemente imbarcati in canali e in bacini di navigazione marittima. È necessario, pertanto, al fine di escludere l'ipotesi di reato di cui all'art. 1231 cod. nav., accertare che non siano stati iniziati viaggi o imbarcati passeggeri in canali lagunari di navigazione interna.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1231
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)