Sez. 3, Sentenza n. 2913 del 23/09/1999 Cc. (dep. 18/11/1999) Rv. 214806 - 01
NAVIGAZIONE | Navigazione promiscua - Esercizio di noleggio con conducente nella laguna di Venezia - Natanti di stazza lorda superiore a 10 tonnellate - Licenza comunale di esercizio - Necessità - Esclusione - Limiti.
NAVIGAZIONE
Per il servizio di noleggio con conducente esercitato nella laguna veneta con natanti di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate, pur se svolto nella condizioni di navigazione promiscua, viene escluso l'obbligo della licenza comunale sempreché non vengano iniziati viaggi o imbarcati passeggeri in canali lagunari di navigazione interna, con facoltà in detti canali di operare lo sbarco ed il reimbarco di passeggeri precedentemente imbarcati in canali ed in bacini di navigazione marittima. È necessario, pertanto, accertare che non siano stati iniziati viaggi o imbarcati passeggeri(non precedentemente sbarcati dopo un primo imbarco in canali e bacini di navigazione marittima) in canali lagunari di navigazione interna.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1231, Cod. Navig. art. 1216, Cod. Navig. art. 134, Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 18/01/1999 num. 3, Legge Reg. Veneto 01/06/1999 num. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)