Sez. L, Sentenza n. 11529 del 14/05/2013 (Rv. 626558 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Riduzione del termine di prescrizione previsto dall'art. 3 della legge n. 335 del 1995 - Termine di prescrizione decennale già in vigore prima della modifica normativa - Applicabilità - Condizioni - Procedure di recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina - Rilevanza delle sole procedure in contraddittorio con il debitore - Esclusione - Conseguenze - Verbali di accertamento meramente interni - Idoneità ai fini dell'applicazione del termine decennale.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI
L'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha ridotto a cinque anni il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie, nel prevedere che continua ad applicarsi il vecchio termine decennale nel caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, ha inteso riferirsi a qualunque concreta attività di indagine ed ispettiva compiuta dall'ente previdenziale, indipendentemente dalla instaurazione del contraddittorio con il debitore, sicché anche la redazione di verbali di accertamento meramente interni consente l'applicazione del più lungo termine prescrizionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)