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Sez. L, Sentenza n. 1468 del 27/01/2004 (Rv. 569739 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3 legge 8 agosto 1995 n. 335 - Procedure di recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina - Termine di prescrizione decennale già in vigore prima della modifica normativa - Applicabilità - Condizioni - Svolgimento delle suddette procedure in contraddittorio con il debitore - Necessità - Esclusione - Applicabilità art. 252 disp. trans. cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569739-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

L'art. 3 della legge 8 agosto 1995 n. 335, che ha introdotto il nuovo termine quinquennale di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie, nel prevedere che continua ad applicarsi il termine (decennale) di prescrizione già in vigore prima di tale modifica normativa nel caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, ha inteso riferirsi a qualunque concreta attività di indagine ed ispettiva compiuta dall'ente previdenziale, indipendentemente dalla instaurazione del contraddittorio con il debitore, né rileva in contrario il disposto dell'art. 252 disp. att. cod. civ., alla cui applicabilità osta il disposto del decimo comma della norma speciale citata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 252, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 252, Cod. Civ. art. 2943, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)