Sez. 4, Sentenza n. 27431 del 26/05/2011 Cc. (dep. 13/07/2011) Rv. 250899 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO | Poteri officiosi del giudice - Richiesta di informazioni scritte alla P.A. - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, pur essendo onere dell'interessato, secondo i principi civilistici, dimostrare i fatti posti a base della domanda, e cioè la sofferta custodia cautelare e la sopravvenuta assoluzione, deve tuttavia ritenersi, avuto anche riguardo al fondamento solidaristico dell'istituto in questione, che il giudice sia tenuto ad avvalersi, se necessario, della possibilità, prevista dagli artt. 213 e 738, comma terzo, cod. proc. civ., di chiedere anche d'ufficio alla P.A. (ivi compresa, quindi, quella della giustizia) informazioni scritte su atti e documenti di cui essa sia in possesso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio il provvedimento con la quale la Corte d'appello aveva dichiarato l'inammissibilità di una richiesta di riparazione per il fatto che l'interessato, contravvenendo ad ordine della stessa Corte, non aveva prodotto copia dell'atto con il quale era stata disposta nei suoi confronti la custodia cautelare ed il successivo annullamento da parte del Tribunale del Riesame).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 213, Cod. Proc. Civ. art. 738 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)