Sez. 4, Sentenza n. 21060 del 12/03/2008 Cc. (dep. 27/05/2008) Rv. 240020 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO | Poteri officiosi del giudice - Richiesta di informazioni scritte alla P.A. - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, pur essendo onere dell'interessato, secondo i principi civilistici, dimostrare i fatti posti a base della domanda, e cioè la sofferta custodia cautelare e la sopravvenuta assoluzione, deve tuttavia ritenersi, avuto anche riguardo al fondamento solidaristico dell'istituto in questione, che il giudice adito sia tenuto ad avvalersi, se necessario, della possibilità, prevista dagli artt. 213 e 738, comma 3, c.p.c., di chiedere anche d'ufficio alla pubblica amministrazione (ivi compresa, quindi, quella della giustizia) informazioni scritte su atti e documenti di cui essa sia in possesso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale la corte d'appello aveva dichiarato l'inammissibilità di una richiesta di riparazione a sostegno della quale l'interessato aveva prodotto una copia della sentenza assolutoria non munita di attestazione dell'avvenuto passaggio in giudicato, non provvedendo poi neppure ad integrare detta produzione nonostante l'invito che a tal fine gli era stato rivolto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 213, Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)