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Sez. 2, Sentenza n. 9220 del 15/02/2017 Cc. (dep. 24/02/2017) Rv. 269100 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Giudizio immediato - Emissione del decreto - Termini di fase - Interruzione - Notifica del decreto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2017-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269100-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

L'emissione del decreto di giudizio immediato è idoneo ad interrompere i termini di fase della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 303 cod. proc. pen., essendo invece irrilevante il momento della notifica del provvedimento medesimo all'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)