Sez. 6, Sentenza n. 9378 del 07/03/2012 Cc. (dep. 09/03/2012) Rv. 252287 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Giudizio a citazione diretta - Termini di fase - Passaggio dalla fase delle indagini a quella del giudizio - Emissione del decreto di citazione - Sufficienza - Relativa notifica - Irrilevanza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Nel giudizio a citazione diretta, ai fini dell'individuazione dei termini di durata della custodia cautelare, ex art. 303 cod. proc. pen., la mera emissione del decreto di citazione a giudizio determina il passaggio dalla fase delle indagini a quella del giudizio, essendo, invece, irrilevante il momento della notifica del provvedimento medesimo all'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)