Sez. 3, Sentenza n. 25608 del 21/12/2015 (Rv. 638305 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE | Pagamento al danneggiato - Esecuzione di una provvisionale intervenuta in sede penale - Contratto di espromissione - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE
In materia di assicurazione della responsabilità civile, allorché l'assicuratore paghi il danneggiato in esecuzione della condanna alla corresponsione di una provvisionale, adottata in sede penale a carico dell'imputato nella qualità di legale rappresentante del soggetto assicurato, non sono ravvisabili gli estremi di un contratto di espromissione, difettando il requisito della spontaneità dell'assunzione del debito altrui mediante un'attività che sia del tutto svincolata dai rapporti esistenti fra terzo espromittente e soggetto obbligato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1272, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 540 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)