diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 22166 del 07/12/2012 (Rv. 624165 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE | Nozione - Motivi dell'espromittente e rapporti interni con l'obbligato - Rilevanza - Esclusione - Assenza di vincoli dell'espromittente verso l'espromesso - Necessità.
Stato
decisa il 2012-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624165-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE

L'espromissione è il contratto fra il creditore ed il terzo che assume spontaneamente il debito altrui, nel quale non vengono in considerazione i rapporti interni fra obbligato ed espromittente, né sono giuridicamente rilevanti i motivi che hanno determinato l'intervento del terzo, mentre la causa è costituita dall'assunzione del debito altrui tramite un'attività del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti fra terzo e obbligato, anche se non si richiede l'assoluta estraneità dell'obbligato rispetto al terzo, essendo necessario, invece, che il terzo, presentandosi al creditore, non giustifichi il proprio intervento con un preesistente accordo con l'obbligato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1272

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)