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Sez. 1, Sentenza n. 8206 del 29/04/2004 (Rv. 572436 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE | Ministero degli affari esteri - Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (legge n. 49 del 1987) - Contratto di appalto d'opera da eseguirsi all'estero nel quadro di tale politica di cooperazione - Qualificazione come appalto di opera pubblica - Esclusione - Conseguenze - Capitolato generale delle opere pubbliche - Applicabilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572436-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE

Il contratto di appalto per la realizzazione di un'opera da eseguirsi all'estero a beneficio di un Paese straniero, stipulato dal Ministero degli affari esteri nel quadro della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, non può essere qualificato come contratto di appalto di opera pubblica, poiché in esso non sussiste la strumentalità del bene per la realizzazione dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione ed assume, invece, rilievo il perseguimento di finalità più altamente politiche, non rientrando la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali dello Stato amministrazione. Ne consegue che al contratto in esame non è applicabile "ex lege" il capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche - il quale, del resto, si riferisce esclusivamente alle opere strumentali rispetto alla realizzazione dei compiti propri del Ministero dei lavori pubblici, che sono estranei alla politica di cooperazione allo sviluppo, di competenza del Ministero degli affari esteri -, la cui disciplina vale solo nei limiti in cui le parti contraenti vi abbiano fatto espresso richiamo nell'esercizio della loro autonomia negoziale (nella fattispecie, relativa a contratto di appalto per la realizzazione, nel quadro della cooperazione allo sviluppo, dell'acquedotto di Alessandria d'Egitto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della corte d'appello, la quale, sul presupposto dell'applicabilità a detto contratto della disciplina speciale dettata dal capitolato generale delle opere pubbliche, e, in particolare, dell'art. 16 della legge n. 741 del 1981 - nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1996 -, aveva ritenuto efficace la deroga unilaterale alla competenza arbitrale, con conseguente dichiarazione di nullità del lodo per incompetenza del collegio arbitrale, nonostante che detta norma non fosse stata oggetto di richiamo da parte dei contraenti nella clausola compromissoria).

Riferimenti normativi: Legge 26/02/1987 num. 49 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST., Legge 10/12/1981 num. 741 art. 16 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)