Sez. 1, Sentenza n. 18460 del 14/09/2004 (Rv. 577058 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE | Ministero degli Affari Esteri - Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (legge n. 49 del 1987) - Contratto di appalto d'opera da eseguirsi all'estero nel quadro di tale politica di cooperazione - Qualificazione come appalto di opera pubblica - Esclusione - Conseguenze - Capitolato generale delle opere pubbliche - Applicabilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE
Il contratto di appalto per la realizzazione di un'opera da eseguirsi all'estero a beneficio di un Paese straniero, stipulato dal Ministero degli Affari Esteri nel quadro della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, non può essere qualificato come contratto di appalto di opera pubblica, poiché in esso non sussiste la strumentalità del bene per la realizzazione dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione ed assume, invece, rilievo il perseguimento di finalità più latamente politiche, non rientrando la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali dello Stato amministrazione. Ne consegue che al contratto in esame non è applicabile "ex lege" il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche - il quale, del resto, si riferisce esclusivamente alle opere strumentali rispetto alla realizzazione dei compiti propri del Ministero dei Lavori Pubblici, che sono estranei alla politica di cooperazione allo sviluppo, di competenza del Ministero degli Affari Esteri, - la cui disciplina vale solo nei limiti in cui le parti contraenti vi abbiano fatto espresso richiamo nell'esercizio della loro autonomia negoziale. (Nella fattispecie, relativa a contratto di appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la ristrutturazione, nel quadro della cooperazione allo sviluppo, dell'aeroporto di Mogadiscio, la S.C., enunciando il principio di cui in massima, ha confermato la sentenza impugnata la quale, in ragione dell'omesso richiamo, nella clausola compromissoria, del capitolato generale di appalto di cui al d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, aveva escluso la possibilità di declinatoria della competenza arbitrale).
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST., Legge 26/02/1987 num. 49 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)