Sez. 1, Sentenza n. 1319 del 11/10/1967 Ud. (dep. 21/12/1967) Rv. 106367 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - NUOVE INDAGINI - CONDIZIONI - FATTI INDIPENDENTI DA CAUSE PATOLOGICHE - ESCLUSIONE.*
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - NUOVE INDAGINI - CONDIZIONI - FATTI INDIPENDENTI DA CAUSE PATOLOGICHE - ESCLUSIONE.*
Secondo la tassativa disposizione di cui all'art 455 cod proc pen, le nuove indagini sullo stato di mente dell'imputato possono essere ordinate, nel dibattimento, solo se si ravvisano gravi e fondati indizi che le rendano necessarie. Gli indizi, pero, devono consistere in fatti obiettivi(anamnestici ed eziologici)relativi a vere e proprie infermita mentali, non gia al carattere, alla personalita dell'imputato ed in genere alle sue qualita psichiche indipendenti da cause patologiche quali la ipocritica spiccata nel campo dei sentimenti, la debilita effettiva, la ridotta energia dinamica della volonta; fatti questi che dimostrano debolezza di volonta e di sentimenti affettivi ma che, peraltro, non possono ricondursi ad una infermita mentale. (Conf 103960, anno 1967; 102140, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 90 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)