Sez. 1, Sentenza n. 5382 del 10/02/1982 Ud. (dep. 29/05/1982) Rv. 153997 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - CONDIZIONI - INDIZI RELATIVI AD INFERMITÀ MENTALE - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - CONDIZIONI - INDIZI RELATIVI AD INFERMITÀ MENTALE - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
Il giudice del dibattimento può disporre una perizia psichiatrica, ai sensi del secondo comma dell'art. 455 cod. proc. pen., solo quando risultano gravi e fondati indizi, che rendono necessaria un'indagine sullo stato di mente dell'imputato. Tale situazione si verifica solo se sussistono fatti e dati oggettivamente accertati, dai quali si può dedurre la possibile sussistenza di uno stato patologico della psiche dell'imputato. (nella specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che esattamente i giudici di merito avevano escluso la necessità di un accertamento psichiatrico sulla base delle risultanze agli Atti, da cui si evincevano la inesistenza di postumi di commozione cerebrale e la equivocità e genericità di un esaurimento nervoso). (V mass n 152847; (V mass n 141829; (V mass n 138984; (V mass n 137864; (V mass n 123720; (V mass n 108508; (V mass n 106367).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 455, Cod. Proc. Pen. art. 455 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)