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Sez. 2, Sentenza n. 8397 del 20/06/2000 (Rv. 537843 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Fondo comune e fondo di proprietà esclusiva di uno dei condomini - Obbligo di rispetto delle distanze - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537843-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

Il partecipante alla comunione non può, senza il consenso degli altri, servirsi della cosa comune ai fini dell'utilizzazione di altro immobile di sua esclusiva proprietà distinto dai fondi al servizio dei quali questa sia stato originariamente destinata, perché il relativo uso verrebbe in tal guisa a risolversi nell'imposizione di fatto di una vera e propria servitù a carico della cosa comune e a favore dell'anzidetto immobile. Ne deriva che l'obbligo stabilito dall'art. 905 cod. civ. di rispettare le distanze per l'apertura di vedute dirette sussiste anche nel caso in cui lo spazio tra edifici vicini sia costituito da un cortile comune la cui la presenza impone a carico dei proprietari dei fabbricati frontistanti dei limiti ancora più severi di quelli fissati dalle norme sulle distante, in quanto l'esecuzione di nuove costruzione (porte a piano terreno, finestre e balconi) non può alterare la destinazione del cortile consistente nel dare luce ed aria agli edifici su di esso prospettanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 900, Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)