Sez. 2, Sentenza n. 2118 del 06/07/1971 (Rv. 352837 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - USO DEL CORTILE E DELL'ANDRONE COMUNE A FAVORE DI PROPRIETA DI UN CONDOMINO ESTRANEA ALL'EDIFICIO CONDOMINIALE - DIVIETO - FATTISPECIE IN TEMA DI APERTURA DI VEDUTA SUL CORTILE COMUNE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - USO DEL CORTILE E DELL'ANDRONE COMUNE A FAVORE DI PROPRIETA DI UN CONDOMINO ESTRANEA ALL'EDIFICIO CONDOMINIALE - DIVIETO - FATTISPECIE IN TEMA DI APERTURA DI VEDUTA SUL CORTILE COMUNE.*
La cosa comune, in regime condominiale, deve essere assoggettata, a parita di condizioni, al servizio esclusivo dei beni appartenenti ai singoli condomini compresi nell'area condominiale ed assoggettati al relativo regime giuridico, sicche non e consentito gravare il cortile o l'androne comune di oneri a favore d'immobili estranei al condominio, suscettibili di trasformarsi, con il decorso del tempo, in servitu vere e proprie (nella specie, un condomino, proprietario di altro immobile al di fuori della comunione aveva aperto in questo delle vedute sul cortile). (Conf 3729'68, mass n 337070' 2638'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)