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Sez. 2, Sentenza n. 628 del 17/01/2003 (Rv. 559822 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Preliminare di vendita sottoposto a condizione sospensiva - Domanda di esecuzione ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. - Evento condizionante verificatosi nelle more del giudizio - Obbligo per il giudice di emettere la sentenza costitutiva.
Stato
decisa il 2003-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559822-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, il giudice adito ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. deve emettere la sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso quando l'evento previsto come condizione sospensiva nel contratto preliminare, pur insussistente al momento della proposizione della domanda, risulta essersi verificato al momento della decisione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'Appello che aveva ritenuto valido il contratto preliminare di compravendita di un terreno sottoposto alla condizione sospensiva del mutamento di destinazione da zona agricola a residenziale, essendosi verificato l'evento nelle more del giudizio con l'approvazione della variante al piano regolatore generale da parte del competente organo regionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)