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Sez. 3, Sentenza n. 2153 del 18/07/1974 (Rv. 370504 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - DOMANDA DI RISOLUZIONE DI CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - CHIAMATA IN GARANZIA DI UN TERZO - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CHIAMATO ANCHE DELL'OBBLIGAZIONE DEL CONVENUTO - DIPENDENZA DI CAUSE - IMPUGNAZIONE PROPOSTA DAL GARANTE CONTRO IL SOLO CONVENUTO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DELL'ATTORE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1974-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370504-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - DOMANDA DI RISOLUZIONE DI CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - CHIAMATA IN GARANZIA DI UN TERZO - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CHIAMATO ANCHE DELL'OBBLIGAZIONE DEL CONVENUTO - DIPENDENZA DI CAUSE - IMPUGNAZIONE PROPOSTA DAL GARANTE CONTRO IL SOLO CONVENUTO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DELL'ATTORE - NECESSITA.*

Qualora, proposta Azione di risoluzione del contratto per inadempimento, il convenuto (nella specie, venditore di un motoscafo) chiami in giudizio un terzo (nella specie, fornitore del motore del natante) imputando unicamente al terzo il fatto generatore dell'inadempimento con la conseguente responsabilita, ed il terzo non si limiti a contestare il proprio Obbligo di garanzia, ma neghi l'Obbligo di colui che egli dovrebbe garantire (nella specie, per essere addebitabile il mancato funzionamento del motore fin dalla consegna al cattivo uso fattone dall'attore-compratore) si determina un'ipotesi di cause dipendenti che devono restare Unite anche in fase di impugnazione; e pertanto l'impugnazione originariamente notificata dal garante soltanto al convenuto principale con la quale il garante stesso impugni la sentenza sul punto dell'affermata sussistenza dell'Obbligo del convenuto venditore nei confronti del compratore, deve essere dichiarata inammissibile ove nessuna delle parti provveda all'integrazione del contraddittorio nei riguardi dell'originario attore, in ottemperanza all'ordinanza del giudice dell'impugnazione, nel termine da questi fissato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)