Sez. 2, Sentenza n. 3560 del 18/10/1976 (Rv. 382313 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - AZIONE DEL MEDIATORE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PROVVIGIONE - CHIAMATA IN GARANZIA DI ALTRO MEDIATORE, DA PARTE DEL CONVENUTO, SUL PRESUPPOSTO DELLA CORRESPONSIONE A LUI DELL'INTERA PROVVIGIONE - CONTESTAZIONE DELL'ESISTENZA DEL CREDITO DELL'ATTORE DA PARTE DEL CHIAMATO - LEGITTIMAZIONE DI QUEST'ULTIMO ALLA IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA SULLA QUESTIONE DELL'ESISTENZA DEL CREDITO.*
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - AZIONE DEL MEDIATORE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PROVVIGIONE - CHIAMATA IN GARANZIA DI ALTRO MEDIATORE, DA PARTE DEL CONVENUTO, SUL PRESUPPOSTO DELLA CORRESPONSIONE A LUI DELL'INTERA PROVVIGIONE - CONTESTAZIONE DELL'ESISTENZA DEL CREDITO DELL'ATTORE DA PARTE DEL CHIAMATO - LEGITTIMAZIONE DI QUEST'ULTIMO ALLA IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA SULLA QUESTIONE DELL'ESISTENZA DEL CREDITO.*
Ricorre l'ipotesi di cause dipendenti e inscindibili quando, proposta dal mediatore Azione diretta a conseguire il compenso a lui spettante, il convenuto chiami in garanzia un altro mediatore (affermando di avergli corrisposto l'intera provvigione per lo stesso affare), e questi non solo contesti il suo Obbligo di garanzia, ma neghi anche il credito dell'attore. In tale fattispecie il chiamato in causa e legittimato ad impugnare la sentenza sul punto concernente la sussistenza del credito dell'attore nei confronti del convenuto. (V 2153/74, mass n 370504).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)