Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14216 del 04/06/2018 (Rv. 649338 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE | Presunzione di colpa ex art. 2048, comma 2, c.c. - Prova liberatoria - Contenuto - Presenza fisica del precettore al momento dell'illecito dell'apprendista - Necessità - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE
Il precettore o il maestro d'arte, per liberarsi della presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2048, comma 2, c.c., ha l'onere di provare che né lui, né alcun altro precettore diligente, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., avrebbe potuto, nelle medesime circostanze, evitare il danno. Tale prova non può prescindere dalla dimostrazione della presenza fisica del precettore al momento della commissione dell'illecito da parte dell'apprendista, integrando la stessa un dovere primario del precettore diligente ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048, Cod. Civ. art. 1176 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)