Sez. 3, Sentenza n. 916 del 03/02/1999 (Rv. 522897 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - PROVA LIBERATORIA | Condizioni - Misure idonee ad evitare il fatto - Adozione in via preventiva - Necessità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - PROVA LIBERATORIA
L'art. 2048 cod. civ. pone una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, collegata all'obbligo di sorveglianza scaturente dall'affidamento e temporalmente dimensionata alla durata di esso. La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva, le misure organizzative idonee ad evitarlo (nel caso di specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)