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Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno

Testo vigente

Art. 21 Programmi di ricerca scientifica applicata

1. Al fine di agevolare l'applicazione delle moderne tecnologie nelle strutture produttive, il Comitato interministeriale di cui al terzo comma dell'articolo 1, predispone un programma di potenziamento della ricerca scientifica.

2. I programmi sono realizzati mediante progetti, formula ti con la particolare collaborazione degli Istituti universitari meridionali; l'onere finanziario e' assunto in tutto o in parte dalla Cassa che ne affida l'esecuzione ad enti e istituti specializzati e ad imprese riconosciute idonee. All'affidamento la Cassa provvede mediante convenzione, la cui stipulazione e' subordinata al conforme parere del Ministro incaricato della ricerca scientifica e tecnologica e, nei limiti delle rispettive competenze, dei Ministri per l'industria e commercio per l'agricoltura e foreste e per la pubblica istruzione La Cassa esercita il controllo nella esecuzione dei progetti e si riserva, in rapporto all'onere assunto, i diritti di utilizzazione e di diffusione dei risultati delle ricerche eseguite.

3. Le agevolazioni di cui all'articolo 12 della presente legge possono essere concesse anche agli istituti universitari meridionali e ai centri di ricerca scientifica e applicata che abbiano sede nei territori indicati nel articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni e rispondano a finalita' di sviluppo delle attivita' produttive dei Mezzogiorno.

Capo V. Disposizioni relative alla Cassa

Art. 22 Norme sul bilancio della Cassa, sulla relazione al Parlamento e sul Consiglio di amministrazione

1. L'amministrazione della Cassa e' regolata per esercizi finanziari coincidenti con quelli dello Stato.

2. Il bilancio della Cassa, corredato delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, e' sottoposto, entro il quarto mese successivo alla scadenza dell'esercizio, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che lo approva con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per il tesoro.

3. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo giorno presenta annualmente al Parlamento il bilancio della Cassa e, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui all'articolo 4 della legge 1 marzo 1961, n. 62, una relazione sulla attuazione del piano di coordinamento per l'anno precedente ed una relazione previsionale programmatica per l'anno successivo. Su di esse lo stesso Ministro riferisce al Parlamento.

4. Il primo bilancio della Cassa dopo l'entrata in vigore della presente legge avra' durata semestrale, dal 1 luglio al 31 dicembre 1965.

5. Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, da nominarsi con le modalita' indicate alla lettera c) del precedente articolo 3, dura in carica 5 anni. Il primo Consiglio, nominato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, scade il 31 dicembre 1969.

Art. 23 Finanziamento degli interventi

1. Per l'attuazione degli interventi di sua competenza, previsti per il primo quinquennio 1965-1969, in aggiunta ai fondi messi a disposizione, nell'ammontare di 60 miliardi, con l'articolo 2 della legge 6 luglio 1961: , n. 608, e' autorizzato a favore della Cassa per il Mezzogiorno un ulteriore apporto di lire 1.610 miliardi, comprensivo della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione dei piani di coordinamento, da determinarsi con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

2. Detta somma di miliardi 1.640 sara' inserita per miliardi 1.310 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 70 miliardi nell'esercizio 1965, di 210 miliardi nell'esercizio 1967, di 250 miliardi nell'esercizio 1967, di 290 miliardi nell'esercizio 1968, di 330 miliardi nell'esercizio 1969, di 100 miliardi nell'esercizio 1970 e di 90 miliardi nell'esercizio 1971.

3. All'onere di miliardi 70 derivante dall'applicazione del precedente comma relativo all'esercizio 1965 si fara' fronte mediante corrispondente riduzione del fondo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

4. Per il rimanente importo di 300 miliardi il Ministro per il tesoro e' autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, dal 1966 al 1970, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 50 miliardi annui per gli esercizi dal 1966 al 1969 e di lire 100 miliardi per l'esercizio 1970.

5. Il netto ricavo di cui sopra sara' portato in ciascun esercizio ad incremento degli stanziamenti di cui al precedente comma.

6. I mutui di cui al precedente quarto comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

7. Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno inscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero nel tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

8. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1966 al 1970, alle variazioni di bilancio conseguenti ai mutui previsti dal presente articolo.

Art. 24 Disposizioni di carattere finanziario

1. Le disponibilita' della Cassa sono tenute in conto fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il relativo tasso d'interesse e' stabilito con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

2. Nel limite di importo stabilito dal Ministro per il tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, potranno essere prelevate dal suddetto conto e depositate presso aziende ed istituti di credito le somme necessarie per le esigenze ricorrenti della Cassa medesima.

3. Le somme che affluiscono alla Cassa per il pagamento degli interessi sui finanziamenti di cui alla lettera a) dell'articolo 11 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non concorrono a formare la dotazione di cui, all'articolo 10 della citata legge n. 614 e sono destinate alle operazioni di credito, previste dalla presente legge, a favore di attivita' agricole e turistico-alberghiere.

4. La garanzia di cambio e gli oneri derivanti alla Cassa in dipendenza dei prestiti esteri di cui all'articolo 16 della legge 10 agosto 1959, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni fanno carico al Tesoro dello Stato, il quale ne rivarra' la Cassa medesima mediante la corresponsione di una somma, da stabilirsi con apposita convenzione, soggetta a revisione di triennio in triennio.

5. All'elencazione contenuta nell'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958 n. 645, e' apposta la seguente integrazione: "l) la Cassa per il Mezzogiorno".

6. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della, presente legge, valutata per l'esercizio 1965 in lire 220 milioni, si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dallo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1965.

7. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo VI. Disposizioni finali e transitorie

Art. 25 Delega per l'emanazione di un testo unico

1. Il Governo della Repubblica, sentita una Commissione parlamentare composta di 10 senatori e di 10 deputati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, e' autorizzato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, un testo unico di tutte le disposizioni di legge finora emanate per la disciplina degli interventi nei territori indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, numero 646, e successive modificazioni ed integrazioni, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme vigenti e per la loro armonizzazione con le disposizioni in materia di ordinamento regionale, programmazione e urbanistica.

Art. 26 Osservanza delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi

1. L'articolo 43 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e' sostituito dal seguente:
"Nei provvedimenti di concessione dei benefici previsti dalla presente legge e nei capitolati di appalto deve essere inserita clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o l'appaltatore di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni n inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di costruzione dell'impianto che in quella del suo esercizio, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie previste dalla presente legge.
Le infrazioni al suddetto obbligo e alle leggi sul lavoro, accertate dall'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto di Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sono comunicate immediatamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che indichera' alla Cassa le opportune misure da adottare, lino alla revoca dei benefici stessi".
Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai beneficiari delle agevolazioni finanziarie e creditizie di cui al precedenti articoli 9, 10 e 11.

Art. 27 Completamento del pino quindicennale

1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, puo' autorizzare la Cassa a completare l'attuazione del piano quindicennale di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 616 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle opere ritenute necessarie al conseguimento degli obiettivi di sviluppo dei territori meridionali, anche mediante il potenziamento dei servizi civili.

Art. 28 Coordinamento della legislazione in favore dei territori meridionali e decorrenza dei benefici

1. La presente legge si applica sempreche' la materia non sia disciplinata da disposizioni legislative poste in essere dalle Regioni a norma degli statuti approvati con leggi costituzionali ed in conformita' ai principi generali dell'ordinamento statale ed al prevalente interesse economico nazionale.

2. Restano ferme le disposizioni della vigente legislazione in favore dei territori meridionali, ivi comprese quelle riferite a singole regioni o a particolari territori.

3. L'importo dei progetti che, a norma dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, richiedono il parere preventivo della speciale delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e' elevato a 300 milioni.

4. Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 18 sono concedibili anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purche' l'inizio non sia anteriore ai 28 gennaio 1965, data di presentazione al Parlamento della legge medesima.

5. Le agevolazioni di cui al precedente articolo 12 sono concedibili anche agli impianti industriali in corso di realizzazione, purche' la loro entrata in funzione non sia anteriore ai 28 gennaio 1965.

6. La legge 14 agosto 1960, n. 836, e' applicabile agli idrocarburi estratti in tutti i territori meridionali per la parte utilizzata dagli impianti industriali ubicati nelle province in cui avviene la coltivazione.

Art. 29 Disposizioni speciali per la Sicilia e la Sardegna

1. I programmi esecutivi della Cassa per la parte concernente le opere relative alla Sicilia e alla Sardegna sono predisposti e approvati d'intesa con le Amministrazioni delle rispettive Regioni. A tal fine la Cassa istituisce nei capoluoghi regionali appositi uffici.

2. I provvedimenti previsti dall'ottavo comma dell'articolo 1 sono adottati, secondo le proprie competenze a norma dei rispettivi statuti, dalle predette Amministrazioni regionali, a cui sono demandate le conseguenti funzioni esecutive ed amministrative.

3. Per le Regioni a statuto speciale le proposte di cui all'articolo 1 sono presentate previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

4. Le opere comprese nel piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, e nei programmi esercitivi approvati dal Comitato dei Ministri ai sensi di tale legge, Cono dichiarate di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

Art. 30 Disposizioni speciali per il settore turistico

1. Ai fini della delimitazione dei comprensori di sviluppo turistico effettuata dal piano di coordinamento, le proposte sono formulate da una apposita Commissione nominata con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo.

2. La Commissione e' formulata da rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministero del turismo e lo spettacolo, nonche' da rappresentanti delle Regioni a statuto speciale.

3. Quando trattasi di materia attinente al turismo, la Cassa, ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, provvede sentito il parete dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio.

4. Restano ferme le competenze della Cassa gia' previste dall'articolo 10 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Art. 31 Disposizioni per i consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale

1. La Cassa puo' essere autorizzata dal Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno a concorrere nelle spese per l'organizzazione e l'attivita' dei consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, sulla base di preventivi finanziari deliberati annualmente dal consorzi medesimi.

2. I piani di coordinamento indicano le opere che dovranno essere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno e quelle la cui esecuzione puo' essere affidata ai consorzi. I consorzi esercitano attivita' di promozione e di assistenza alle iniziative industriali e provvedono alla gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali.

3. Al fine dell'applicazione della presente legge e dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive integrazioni, le opere relative ai porti rientrano nella competenza dei Consorzi.

4. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, come risulta modificato dalla legge 6 luglio 1964, n. 608, e' sostituito dal seguente:
"L'indennita' di espropriazione sara' determinata al sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successiva modificazioni e integrazioni.
In ogni caso, nella determinazione dell'indennita', non si dovra' tener conto dei miglioramenti e delle spese effettuate dopo la costituzione del Consorzio ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555".

Art. 32 Disposizioni per la progettazione direzione e collaudo delle opere

1. Per la progettazione, la direzione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti pubblici concessionari potranno anche avvalersi dell'opera di professionisti non appartenenti alla pubblica Amministrazione, purche' iscritti in apposito albo istituito presso la Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 33 Personale della Cassa

1. Il personale della Cassa e' comandato dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici o assunto con contratto a tempo indeterminato.

2. Le disposizioni relative all'ordinamento del personale sono adottate dal Consiglio di amministrazione della Cassa, previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria, ed approvate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 34 Norme concernenti le Sezioni di credito industriale

1. Le disposizioni relative alle Sezioni di credito Industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia della Banca Nazionale del Lavoro, previste dagli articoli 25 e 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso il termine indicato nell'articolo 28 della citata legge numero 634, sono prorogate fino al 31 dicembre 1980.

2. Il limite di 50 milioni di cui alla lettera d) dell'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e' elevato a 250 milioni. Tale limite si intende esteso anche alle operazioni che, ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 luglio 1961, n. 649, fruiscono del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 35 Entrata in vigore della legge

1. Le disposizioni legislative vigenti sull'attivita' della Cassa' per il Mezzogiorno incompatibili con la presente legge cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore della presente legge che avverra' lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Data a Roma, addi' 26 giugno 1965
SARAGAT
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Visto, il Guardasigilli: REALE