Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno
Testo vigente
Capo I. Coordinamento degli interventi
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Piani pluriennali per il coordinamento degli interventi
1. Il Comitato interministeriale per la ricostruzione, in attuazione del programma economico nazionale e sulla base, anche, dei piani regionali, approva piani pluriennali per il coordinamento degli interventi pubblici diretti n promuovere ed agevolare la localizzazione e la espansione delle attivita' produttive e di quelle a carattere sociale nei territori meridionali indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 616, e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo piano pluriennale di coordinamento, nel caso in cui non sia ancora approvato il programma economico nazionale e' predisposto sulla base delle direttive contenute nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1965 presentata al Parlamento dai Ministri per il bilancio e per il tesoro.
2. I piani pluriennali di coordinamento sano sottoposti agli stessi aggiornamenti previsti per il programma economico nazionale.
3. I pianti, predisposti di intera con le Amministrazioni statali e regionali interessate, sono formulati da un apposito Comitato di Ministri costituito in seno ai Comitato interministeriale per la ricostruzione. Il Comitato e' presieduto da un Ministro, nominato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ed e' composto dai Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti e aviazione civile, per l'industria e commercio, per il lavoro e previdenza sociale, per le partecipazioni statali, per la sanita', per il turismo e spettacolo.
4. Ai fini della predisposizione, formulazione ed approvazione dei piani pluriennali, i Comitati interministeriali di cui al primo e terzo comma sono integrati dai Presidenti delle Giunte regionali.
5. Gli altri Ministri partecipano ai lavori del Comitato di qui al terzo comma per la trattazione dei problemi di loro specifica competenza.
6. Le Regioni presentano le proposte per gli interventi da effettuare nei rispettivi territori.
7. Fino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario, alla predisposizione del piano di coordinamento si provvede previa consultazione dei Comitati regionali per la programmazione economica, di cui al decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni e integrazioni.
8. I piani pluriennali impegnano, secondo le rispettive competenze, le Amministrazioni e la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) ad adottare i provvedimenti necessari alla loro attuazione.
9. Il Comitato dei Ministri istituito dalla legge 10 agosto 1950, n. 616, e' soppresso; le sue attribuzioni sono trasferite al Comitato di cui al terzo comma, salvo quanto disposto dalla presente legge in ordine ai poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della Cassa.
Art. 2 Proroga della Cassa per il Mezzogiorno
1. Per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi straordinari nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, l'attivita' della Cassa per il Mezzogiorno e' prorogata fino al 31 dicembre 1980.
Art. 3 Competenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presiede il Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 e assicura che l'attivita' della Cassa e quella degli organismi ad essa collegati sia, conforme a quanto disposto dai piani pluriennali. A tal fine:
a) approva i programmi della Cassa ed impartisce le direttive per la loro attuazione, sentito il Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1;
b) esercita la vigilanza sull'attivita' dell'ente;
c) formula le proposte per la nomina, ai sensi dell'articolo 29 della legge 10 agosto 1950, n. 646, del presidente, dei vicepresidenti e dei membri del Consiglio di amministrazione della Cassa;
d) puo' promuovere lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 della legge 10 agosto 1950, n. 646, nonche' per la ripetuta inosservanza delle direttive di cui alla precedente lettera a).
2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno propone, di concerto con i Ministri interessati, i disegni di legge nell'ambito delle sue specifiche competenze e partecipa alla presentazione dei disegni di legge di iniziativa degli altri Ministri, che interessino direttamente la localizzazione e l'espansione delle attivita' produttive nei territori meridionali.
3. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno fa parte del Comitato interministeriale per la ricostruzione, del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, del Comitato interministeriale dei prezzi, del Comitato dei Ministri per le partecipazioni statali e del Comitato dei Ministri per l'Ente nazionale dell'energia elettrica.
Art. 4 Segreteria
1. Presso il Comitato dei Ministri di cui al terzo comma dell'articolo 1 e' costituita una segreteria, posta alle dipendenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, presidente del Comitato medesimo. La segreteria e' composta da personale comandato da altre Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nonche' da esperti.
2. I contingenti di personale da comandare e da assumere in qualita' di esperti sono stabiliti, distintamente per ciascun gruppo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro il limite massimo di 100 unita'.1
3. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno puo' conferire incarichi per l'esecuzione di studi e ricerche ad istituti specializzati, mediante convenzioni da approvare di concerto con il Ministro per il tesoro nonche' stipulare convenzioni con Enti pubblici e con privati, per il compimento di studi ed indagini occorrenti per la predisposizione dei piani di cui all'articolo 1.
Capo II. Organizzazione degli interventi
Art. 5 Riserva di investimenti pubblici
1. Nel primo quinquennio di attuazione della presente legge, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e' riservata ai territori meridionali una quota non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle Amministrazioni dello Stato per spese di investimento. Ai fini della determinazione di tale quota, non sono computabili gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno.
2. Nello stesso periodo restano ferme le quote degli investimenti degli enti e delle aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, stabilite a favore dei territori meridionali dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634.
3. I vincoli di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 631, sono estesi all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (E.N.E.L.).
4. Il Comitato dei Ministri, di cui al terzo comma dell'articolo 1, nella formulazione dei piani pluriennali assicura che siano salvaguardate le riserve di cui il presente articolo.
Art. 6 Interventi nei comprensori irrigui, nelle aree e nuclei di sviluppo industriale e nei comprensori di sviluppo turistico
1. I piani pluriennali di coordinamento predisposti in attuazione del programma economico nazionale ed in conformita' alla disciplina urbanistica, provvedono alla determinazione dei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, di sviluppo industriale e di sviluppo turistico. Nell'ambito di tali zone la Cassa assicura il conseguimento degli obiettivi stabiliti dai piani, curando a livello tecnico esecutivo il rispetto della priorita', dei tempi e delle modalita' per la realizzazione degli interventi.
2. In ciascuna di queste zone, ferme restando tutte le altre competenze attribuite dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, la Cassa e' autorizzata a realizzare, ai sensi dell'articolo 8 della legge medesima, le infrastrutture necessarie alla localizzazione delle attivita' produttive, a concedere le agevolazioni e ad effettuare gli interventi per il progresso tecnico e lo sviluppo civile, secondo quanto disposto dalla presente legge.
3. Relativamente alle aree ed ai nuclei di sviluppo industriale, gia' delimitati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro per l'industria e commercio puo' promuovere, anche su richiesta degli enti locali interessati, le opportune modificazioni degli statuti dei consorzi istituiti ai sensi del citato articolo 21.
4. Nei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, tutte le opere indicate dalla lettera a) alla lettera h) dell'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono eseguite a totale carico dello Stato. I mutui contratti da enti e consorzi di bonifica con la Cassa per oneri ricadenti sulla proprieta' privata a seguito di precedenti programmi, possono essere consolidati ed ulteriormente rateizzati, con i criteri e le modalita' stabiliti dal piano di coordinamento.
5. La Cassa puo', altresi', contribuire, anche a mezzo di partecipazione alla relativa spesa, alla formulazione dei piani regionali di sviluppo da parte dei comitati regionali per la programmazione economica.
6. La vigilanza e tutela sui consorzi di bonifica che operano per l'attuazione degli interventi straordinari previsti dalla presente legge, e' esercitata, salvo le disposizioni vigenti nelle Regioni a statuto speciale, dal Ministero dell'agricoltura e foreste, sentita una Commissione composta da rappresentanti del predetto Ministero, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e da un rappresentante di ciascuna amministrazione regionale interessata.
7. Fino all'attuazione dell'ordinamento regionale, fanno parte della predetta Commissione, per le Regioni comprese nei territori di applicazione della presente legge, i presidenti di comitati regionali per la programmazione economica.
8. La vigilanza e tutela sui consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e' esercitata ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555. Per l'espletamento dei propri compiti, la Commissione prevista dal medesimo articolo 8, e' dotata di un ufficio di segreteria e si avvale del lavoro di esperti, designati dal Ministro per l'industria e commercio, ai quali possono essere affidati particolari studi e indagini necessari al funzionamento della Commissione medesima. Le spese per il funzionamento della Commissione e della segreteria sono a carico del bilancio del Ministero dell'industria e commercio. Con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sara' stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti della Commissione al personale dell'ufficio di segreteria ed agli esperti.
9. La Cassa e' autorizzata a concedere, nei limiti e con le modalita' previsti dal piano di coordinamento, ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale anticipazioni sia per la realizzazione delle opere infrastrutturali di loro competenza, limitatamente alla parte di spesa non coperta dal contributo previsto dall'articolo 3 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, sia, per la gestione delle opere medesime. La concessione e' subordinata al preventivo accertamento della situazione finanziaria dei consorzi anzidetti.
10. Nel caso in cui i consorzi di bonifica, gli enti di sviluppo e i consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale non siano in grado di adempiere a specifici compiti per il conseguimento degli obiettivi fissati dal piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri competenti e, ove la competenza e' delegata alle Regioni, sentite le amministrazioni regionali, autorizza la Cassa a provvedervi in via sostitutiva.
Art. 7 Interventi della Cassa nei territori esterni ai comprensori irrigui, alle aree e nuclei di sviluppo industriale e ai comprensori di sviluppo turistico
1. Le agevolazioni alle iniziative industriali prevista dalla presente legge si applicano in tutti i territori meridionali.
2. Le agevolazioni alle iniziative alberghiere indicate al primo comma dell'articolo 18 si applicano in tutti i territori meridionali.
3. Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno puo' autorizzare la Cassa a realizzare al di fuori dei comprensori irrigui, delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e dei comprensori di sviluppo turistico:
a) gli interventi di cui all'articolo 6, purche' rientrino in speciali programmi autorizzati dal piano ed in quanto connessi con la salvaguardia delle opere irrigue e la valorizzazione dei comprensori irrigui;
b) le opere di viabilita' dirette ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali e ferroviarie ed I comprensori irrigui, le aree ed i nuclei di sviluppo industriale ed i comprensori di sviluppo turistico;
c) le opere per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi civili in ristretti ambiti territoriali caratterizzati da particolari depressione;
d) nonche' a concedere le agevolazioni previste dai successivi articoli 10 e 11 per le attivita' agricole, purche' rientrino in speciali programmi connessi con la valorizzazione dei comprensori irrigui.
4. La Cassa e' autorizzata a realizzare, in tutto il territorio meridionale, nell'ambito delle direttive del piano, le opere necessarie all'approvvigionamento idrico per qualsiasi uso - ivi compresi gli impianti di desalinizzazione delle acque - e le connesse reti fognarie.
Art. 8 Concessione per l'esecuzione delle opere e manutenzione e gestione
1. La Cassa subordina la concessione per la esecuzione delle opere di propria competenza all'ente interessato, al preventivo accertamento dell'idoneita' tecnico-amininistrativa dell'ente stesso. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ove sussistano comprovate carenze, propone al Ministro che esercita la vigilanza sull'ente gli interventi necessari ad adeguarne la funzionalita'. La Cassa puo' essere autorizzata a concorrere nella spesa che gli enti debbono sostenere per l'adeguamento delle proprie strutture tecnico-organizzative.
2. Le opere realizzate dalla Cassa - salvo quanto disposto dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 - sono trasferite, entro il termine di 6 mesi dal loro collaudo, alle Amministrazioni locali o agli enti tenuti per legge ad assumerne la gestione e la manutenzione.
3. Nel caso che, per comprovati motivi di ordine tecnico-amministrativo o finanziario, gli enti destinatari non siano in grado di far fronte agli adempimenti conseguenti alla gestione e manutenzione delle opere, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le Amministrazioni che esercitano la vigilanza puo' autorizzare la Cassa a provvedervi, sia diretta mente, in via temporanea, sia mediante altri enti idonei allo scopo che, nel caso di opere acquedottistiche, possono essere promossi e finanziati dalla Cassa stessa con i criteri e le modalita' determinati dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.
Capo III. Agevolazioni allo sviluppo delle attivita' economiche
Sezione I. Agevolazioni alle iniziative agricole
Art. 9 Partecipazione finanziaria per la realizzazione di aziende economicamente efficienti
1. La Cassa e' autorizzata a costituire, con i criteri e le modalita' fissati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, una societa' finanziaria a prevalente capitale pubblico per promuovere e sviluppare le attivita' agricole, attraverso la partecipazione alla formazione del capitale di cooperative e loro consorzi e di altre societa' di piccoli e medi imprenditori agricoli, aventi lo scopo di realizzare aziende economicamente efficienti.
2. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, la societa' finanziaria puo' partecipare, in qualita' di socio, alle cooperative e loro consorzi.
Art. 10 Contributi e mutui a tasso agevolato per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale
1. Il contributo in conto capitale per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale non puo' superare il 45 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, ivi compresa, nel limite del 60 per cento, quella relativa alla dotazione di scorte adeguate alle caratteristiche e alle dimensioni della azienda.
2. La consistenza delle scorte, ammesse a contributo, puo' essere modificata solo con il rispetto dei limiti di tempo e delle modalita' fissate nel provvedimento di concessione.
3. Quando il piano di trasformazione interessa piu' aziende ed e' presentato da coltivatori diretti, associati in cooperative o in qualsiasi altra forma, il contributo e' elevabile fino alla misura massima del 60%.
4. Alla concessione dei contributi provvede la Cassa.
5. I mutui a tasso agevolato sono concessi alle imprese agricole,
singole o associate, limitatamente alla parte di spesa del piano di trasformazione aziendale non coperta dal contributo in conto capitale.
6. Il tasso annuo di interesse e' determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
7. Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa e' autorizzata a concedere agli Istituti di credito, nei limiti e con le modalita' determinate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, un concorso sugli interessi relativi alle singole operazioni di mutuo, oppure a costituire, presso gli Istituti medesimi, fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni.
8. Per la copertura del rischio dei mutui concessi ai coltivatori diretti, singoli o associati, e' istituita una gestione distinta del fondo interbancario di garanzia previsto dall'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, numero 454.
9. La gestione e' costituita mediante apporti finanziari della Cassa ed e' alimentata:
a) dalle somme che gli Istituti di credito agrario versano annualmente a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento da operarsi, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia;
b) da lire cinquanta milioni annui, che gli Istituti dovranno versare, secondo le quote stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, in relazione al complessivo importo delle operazioni di mutuo assistite da garanzia in ciascun esercizio;
c) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero, intestato alla gestione distinta del fondo interbancario di garanzia.
10. La gestione distinta e' amministrata dal Comitato di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, integrato da un rappresentante della Cassa. Per quanto non disposto dal presente articolo, l'amministrazione della gestione stessa e' regolata dalle norme della citata legge 2 giugno 1961, n. 454.
Art. 11 Contributi e mutui a tasso agevolato per la costruzione di impianti per la conservazione, trasformazioni e commercializzazione, dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici
1. Le disposizioni previste dal primi cinque comuni dell'articolo precedente si applicano anche per la concessione dei contributi e dei mutui a tasso agevolato alla iniziative per la costruzione di impianti e attrezzatura per la conservazione, la trasformazione, la distribuzione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici promosse da cooperative, da consorzi di cooperative di produttori e di pescatori o da enti di sviluppo anche in associazione con imprese industriali, commerciali e societa' finanziarie, sempre che la prevalenza dei capitali sociali sia determinata dal complessivo apporto delle cooperative di produttori, dei consorzi di cooperative, degli enti di sviluppo e della societa' finanziaria di cui all'articolo 9 della presente legge.
2. Previa autorizzazione del Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1, gli impianti per la distribuzione dei prodotti agricoli ed ittici di cui al primo comma possono essere ubicati anche fuori dei territori meridionali purche' gli impianti siano riservati esclusivamente ai prodotti ittici ed agricoli provenienti dal Mezzogiorno ed essi impianti risultino collegati con i produttori, singoli o associati, meridionali.
3. In caso di assenza di adeguate iniziative, o quando l'impianto abbia rilevante interesse per la valorizzazione del comprensorio, la Cassa e' autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la costruzione dell'impianto medesimo, affidandone la gestione ad enti pubblici, cooperative e loro consorzi, anche in associazione con imprese commerciali ed industriali che esercitino la loro attivita' nei territori meridionali.
4. Gli enti gestori di cui al precedente comma hanno la facolta' di acquisire la proprieta' dell'impianto versando alla Cassa il corrispettivo del costo, anche in forma di ammortamento pluriennale, dedotto l'ammontare del contributo concedibile a norma del presente articolo.
5. Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno puo' autorizzare la Cassa a concorrere finanziariamente - mediante anticipazioni di capitali agli enti cooperativistici e societa' previsti dal primo comma e alle imprese industriali - alla realizzazione di iniziative organicamente coordinate e dirette ad agevolare, attraverso la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti ittici, il collocamento dei prodotti stessi sui mercati di consumo nazionali ed esteri.