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Sez. 2, Sentenza n. 1090 del 29/04/1966 (Rv. 322172 - 01)

USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - APPELLABILITA DELLE DECISIONI DEI COMMISSARI LIQUIDATORI - LIMITI - DECISIONI IN TEMA DI MISURE E CRITERI DI DISTACCO - RICORSO PER CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322172-01

USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - APPELLABILITA DELLE DECISIONI DEI COMMISSARI LIQUIDATORI - LIMITI - DECISIONI IN TEMA DI MISURE E CRITERI DI DISTACCO - RICORSO PER CASSAZIONE.*

L'art.32 della legge 16 giugno 1927, n.1766 non dichiara espressamente ed esplicitamente appellabili tutte le decisioni emesse dal Commissario per la liquidazione degli Usi civici in Sede giurisdizionale contenziosa, ma soltanto quelle relative alla esistenza, natura ed estensione degli Usi civici e alla natura delle terre gravate. Pertanto, contro le pronunce emesse dai commissari liquidatori durante le operazioni di Determinazione della quota di liquidazione degli Usi civici, con le quali siano risolute, in contraddittorio delle parti, le controversie insorte sulle misure e sui criteri del distacco, sempre che esse non incidano sulla natura ed estensione dell'uso, non e dato appello innanzi alla Sezione speciale per la liquidazione degli Usi civi ci istituita presso la Corte d'appello di Roma - o, limitatamente alla regione siciliana, presso la Corte d'appello di Palermo-, trattandosi di vere sentenze inappellabili, contro le quali e dato solo, dopo l'entrata in vigore della Costituzione e ai sensi dell'art.111 della stessa ricorso per Cassazione. *

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 16/05/1927 num. 1766 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)