Sez. 2, Sentenza n. 1240 del 07/04/1975 (Rv. 374704 - 01)
USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMPETENZA - FUNZIONI GIURISDIZIONALI - LIMITI - DECISIONI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - RISPETTIVE CONDIZIONI - DECISIONI PREPARATORIE - APPELLO IMMEDIATO O DIFFERITO - PRESUPPOSTO.*
USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMPETENZA - FUNZIONI GIURISDIZIONALI - LIMITI - DECISIONI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - RISPETTIVE CONDIZIONI - DECISIONI PREPARATORIE - APPELLO IMMEDIATO O DIFFERITO - PRESUPPOSTO.*
Per principio desumibile dagli artt 29 e 32 della legge 16 giugno 1927 n 1766, l'ambito delle funzioni giurisdizionali del Commissario regionale per la liquidazione degli Usi civici e limitato alla cognizione delle controversie sull'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico, sull'appartenenza delle terre gravate alla collettivita o a privati (qualitas soli), su tutte le questioni cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni ad esso affidate, sempre che vertano su posizioni di diritto soggettivo. Peraltro, solo le decisioni sulle questioni concernenti l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti civici e l'appartenenza delle terre sono appellabili, mentre quelle relative alle questioni su diritti insorte durante lo svolgimento delle operazioni amministrative sono soggette solo a ricorso per Cassazione a norma dell'art 111 della Costituzione. L'appello contro le decisioni preparatorie o interlocutorie puo essere proposto solo dopo la decisione definitiva e unitamente al reclamo contro questa, intendendosi per decisione definitiva quella che abbia concluso il giudizio sull'esistenza, natura ed estensione degli Usi civici o sull'appartenenza delle terre, esaurendo al riguardo la materia in contesa. Cio non esclude, peraltro, che, nel corso delle successive operazioni amministrative, possono risorgere questioni relative alle materie innanzi specificate, contro la cui decisione sia dato proporre appello in virtu dell'esposta disciplina. (V 2651/73, mass n 366139; 902/71, mass n 350804; (V 1090/66, mass n 322172).*
Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)