Sez. 3, Sentenza n. 13713 del 16/01/2013 Ud. (dep. 22/03/2013) Rv. 255110 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE | Condanna penale dell'imputato - Omessa pronuncia sull'azione civile - Ricorso per cassazione - Annullamento con rinvio al giudice che ha emesso la sentenza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE
Qualora il giudice di merito nell'affermare la responsabilità dell'imputato abbia omesso di pronunciarsi sull'azione civile, la Corte di cassazione deve annullare la sentenza con rinvio al giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato e non al giudice civile così come individuato dall'art. 622 cod. proc. pen., giacchè una soluzione diversa comporterebbe la neutralizzazione degli effetti della proposizione dell'azione civile nel giudizio penale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)