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Sez. 5 - , Ordinanza n. 13048 del 24/05/2017 (Rv. 644243 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI | Componenti negativi del reddito d'impresa - Incertezza nell’”an” o indeterminabilità nel “quantum” - Conseguenze - Applicazione del principio di cassa, in deroga al generale principio di competenza - Conseguente modalità di imputazione dei menzionati componenti negativi.
Stato
decisa il 2017-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644243-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI

In tema di imputazione dei componenti negativi del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 75, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo vigente "ratione temporis"), in assenza di diverse disposizioni specifiche, nel caso di incertezza nell’”an” o di indeterminabilità nel “quantum” di detti componenti, si applica, in deroga al generale principio di competenza, il principio di cassa, secondo cui gli stessi possono essere imputati all’esercizio in cui ne diviene certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, qualora di tali qualità fossero privi nel corso dell’esercizio di competenza.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)