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Sez. 3, Ordinanza n. 141 del 17/01/1996 Cc. (dep. 15/02/1996) Rv. 203783 - 01

Finanze e tributi - In genere | Omesso versamento di ritenute d'acconto - Fallimento dell'agente - Irrilevanza - Obbligo del sostituto d'imposta di adempiere all'obbligo tributario.
Stato
decisa il 1996-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203783-01

Finanze e tributi - In genere

Il sopravvenuto fallimento dell'agente non è sufficiente a scriminare il precedente omesso versamento delle ritenute, essendo obbligo del sostituto d'imposta quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni, in modo da poter adempiere il proprio obbligo tributario, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)