Sez. 3, Sentenza n. 1178 del 24/03/1999 Cc. (dep. 01/07/1999) Rv. 214276 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Omesso versamento di ritenute d'acconto - Collegamento con il diritto alla retribuzione - Mancata corresponsione delle retribuzioni - Irrilevanza - Ragione.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
La norma di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1982 n. 516, che configura come reato l'omesso versamento all'erario delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, collega il debito relativo con quello della retribuzione. Entrambi gli obblighi nascono per effetto dell'esecuzione della prestazione di lavoro; una volta che questa sia stata eseguita sorgono in capo al datore di lavoro l'obbligazione di pagare le retribuzioni al lavoratore e quella del versamento delle ritenute. L'autonomia delle due obbligazioni preclude la possibilità di condizionare l'adempimento dell'una all'adempimento dell'altra. Se ne deve conseguentemente dedurre che sia l'accertamento dell'effettiva corresponsione delle retribuzioni, sia la prova del mancato pagamento della retribuzione a tutti i lavoratori dipendenti risultano del tutto irrilevanti al fine della configurabilità del reato in questione.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 516 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)