Sez. 1, Sentenza n. 7197 del 01/07/1993 (Rv. 482968 - 01)
Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - Azione di nullità - Legittimazione | Azione di nullità - Proponibilità - Interesse ad agire - Sussistenza - Necessità - Esigenza di rimuovere una situazione di incertezza - Sufficienza - Esclusione.
Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - Azione di nullità - Legittimazione
La disposizione dell'art. 1421 cod. civ., in virtù del quale la nullità del negozio può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non esime il soggetto che propone la relativa azione dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della dimostrazione, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica, senza che sia sufficiente il bisogno di rimuovere una situazione di incertezza, occorrendo pur sempre dimostrare che questa produce un danno giuridicamente rilevante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)