Sez. L, Sentenza n. 88 del 07/01/2002 (Rv. 551396 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE | In Genere.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE
La disposizione dell'art. 1421 cod. civ., in virtù del quale la nullità del negozio può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non esime il soggetto che propone la relativa azione dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della dimostrazione, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica, senza che sia sufficiente il bisogno di rimuovere una situazione di incertezza, occorrendo pur sempre dimostrare che questa produce un danno giuridicamente rilevante (nella specie, era stata dedotta, in sede di impugnazione del licenziamento del portiere di condominio intimato a seguito di soppressione del servizio di portierato, la nullità del contratto tra il condominio e una società di vigilanza, stipulato dopo la ristrutturazione dell'immobile; la S.C. ha ritenuto la carenza d'interesse in quanto, dovendo accertarsi la sussistenza del giustificato motivo obbiettivo al momento del licenziamento, la rimozione del contratto con la società, intervenuto in una situazione di fatto mutata, non avrebbe importato l'illegittimità del licenziamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)