Sez. 3, Sentenza n. 3214 del 23/12/1963 (Rv. 264902 - 01)
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON ALLA PROROGA - LEGGE N 525 DEL 1960 - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - ESTENSIONE OGGETTIVA DELLA PROROGA.*
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON ALLA PROROGA - LEGGE N 525 DEL 1960 - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - ESTENSIONE OGGETTIVA DELLA PROROGA.*
Mentre la legge 23 maggio 1950 n 253, ed analogamente la successiva legge 1 maggio 1955, n 368, che ne protraeva la efficacia fino al 31 dicembre 1960 (artt 1 e 7), prevedeva in via generale la proroga legale di tutti i contratti di locazione di immobili urbani, gia in precedenza prorogati, sia che avessero per oggetto immobili destinati ad abitazione, sia ad uso diverso (art 1), la legge 21 dicembre 1960 n 525, per quanto attiene agli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, con disposizione a carattere piu restrittivo, prevede la proroga delle locazioni limitatamente ai locali nei quali il conduttore esercita un'attivita professionale ovvero un'attivita artigiana con le caratteristiche previste nella legge 25 luglio 1960 n 860.*
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1960 num. 860, Legge 01/05/1955 num. 368 art. 7, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 1 CORTE COST., Legge 01/05/1955 num. 368 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)