Sez. L, Sentenza n. 4932 del 10/03/2004 (Rv. 570959 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Integrazione al minimo - Effetti delle sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994 e n. 495 del 1993 - Estinzione dei giudizi ex artt. 1 legge n. 662 del 1996 e 36 legge n. 448 del 1998 e compensazione delle spese - Diritti del procuratore antistatario - Contrasto con l'art. 1, comma primo, del Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Sussistenza - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
L'art. 1, commi 181, 182 e 183 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nell'imporre la dichiarazione officiosa di estinzione dei giudizi pendenti in materia di diritti nascenti dalle sentenze della Corte costituzionale n. 240 del 1994 e n. 495 del 1995, con inefficacia dei provvedimenti non ancora passati in giudicato e con compensazione delle spese di lite, si pongono in contrasto con l'art. 1 del Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali, che garantisce ad ogni persona fisica e giuridica il pacifico godimento dei suoi beni, in quanto vanificano l'aspettativa del procuratore dell'assicurato dichiaratosi antistatario di ottenere dalla parte pubblica, nei cui confronti ha promosso il giudizio, il pagamento delle spese processuali anticipate e degli onorari maturati; tuttavia, poiché tale conflitto riguarda fonti non omogenee e non può essere risolto ricorrendo allo strumento del coordinamento ermeneutico tra le diverse fonti normative (applicando, ad esempio, il criterio cronologico o quello della specialità), non resta che configurare le disposizioni nazionali come un inadempimento dello Stato all'impegno assunto con la convenzione, anche verso il cittadino, il quale trova, pertanto, nella stessa Convenzione gli strumenti di tutela del proprio diritto. È peraltro da escludere che la normativa prevedente l'estinzione dei giudizi e la compensazione delle spese sia di per sè illegittima, dovendosi ravvisare la violazione della Convenzione nel non aver il legislatore previsto un sistema di garanzie idoneo a consentire comunque all'avvocato antistatario soddisfazione dalla parte pubblica; la realizzazione di tale sistema di garanzia non è realizzabile in via ermeneutica dal giudice, al quale spetta applicare la legge citata (senza possibilità di parziale disapplicazione della medesima), mentre al legislatore spetta di dettare disposizioni di adeguamento della suddetta legge alla convenzione, salvo il potere del procuratore antistatario di far valere in altra sede gli effetti dannosi del protrarsi dell'inadempimento dello Stato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 181 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 182 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 183 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 36 com. 5 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)