Sez. 3, Sentenza n. 46746 del 21/10/2004 Ud. (dep. 02/12/2004) Rv. 231305 - 01
RESPONSABILE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - ESCLUSIONE | A sua richiesta - Presupposti - Esistenza in atti di prove raccolte anteriormente alla citazione - Sindacato del giudice sul concreto pregiudizio per il diritto di difesa - Ammissibilità - Esclusione.
RESPONSABILE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - ESCLUSIONE
Il responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente nel processo può chiedere la propria estromissione, oltre che per questioni concernenti la "legitimatio ad causam" o il procedimento di citazione, anche quando siano stati raccolti senza la sua partecipazione elementi di prova suscettibili di recare pregiudizio alla sua difesa in relazione agli effetti della sentenza nei giudizi civili o amministrativi di cui agli artt. 651 e 654 del codice di rito. In tal caso il giudice deve limitarsi ad una verifica dell'esistenza degli elementi indicati dalla parte, anche quando questa non abbia fornito spiegazioni circa il significato sfavorevole loro attribuito, e non può esercitare alcun sindacato sulla loro concreta incidenza negativa per la posizione del responsabile civile. (Nella specie la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva respinto la richiesta di estromissione sul presupposto che non fosse motivata, e che il responsabile civile non avesse mai messo in discussione le circostanze di fatto provate dagli elementi raccolti in sua assenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 86 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)