Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5342 del 04/03/2013 (Rv. 625406 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI | Art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993, come modificato dall'art. 8, del d.l. n. 16 del 2012 - Portata - Costi sostenuti da una società per il recupero di rifiuti speciali pericolosi senza la necessaria autorizzazione - Deducibilità - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI
In tema di imposte sui redditi, a norma dell'art. 14, comma 4 bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, non sono deducibili i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, disciplina che ha effetto retroattivo, atteso il tenore del comma 3, del richiamato art. 8; ne consegue la deducibilità dei costi sostenuti da una società per il recupero di rifiuti speciali pericolosi senza la necessaria autorizzazione, in quanto attività integrante la contravvenzione sanzionata dall'art. 51 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)