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Sez. 5, Sentenza n. 10167 del 20/06/2012 (Rv. 623098 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE | Disciplina di cui all'art. 14, comma quarto bis, della legge n. 537 del 1993, come modificato dall'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012 - "Frodi carosello" - Costi delle operazioni soggettivamente inesistenti - Deducibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623098-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE

In tema di imposte sui redditi, a norma dell'art. 14, comma quarto bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma primo, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, sono deducibili per l'acquirente dei beni i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, per il solo fatto che essi sono sostenuti nel quadro di una cosiddetta "frode carosello", anche per l'ipotesi che l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che a norma del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)