Sez. 1, Sentenza n. 3462 del 15/10/1976 (Rv. 382220 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE VALUTAZIONE - SEZIONE DIRITTO - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI DELLA RICCHEZZA - CONTROVERSIE SULLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BENI E QUESTIONI DI INTERPRETAZIONE DEI NEGOZI GIURIDICI - RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA - QUESTIONE DI DIRITTO INSORTA INNANZI LA SEZIONE - VALUTAZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E RIMESSIONE DELLA QUESTIONE INNANZI LA SEZIONE DIRITTO - FATTISPECIE (QUESTIONE DI APPARTENENZA DI UN BENE ALL'ASSE EREDITARIO; INTERPRETAZIONE DI UN ATTO DI COMPRAVENDITA; INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - SEZIONE VALUTAZIONI; RINVIO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO EX DPR N 636 DEL 1972).*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE PROVINCIALE - COMPETENZA - PER MATERIA - SEZIONE VALUTAZIONE - SEZIONE DIRITTO - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI DELLA RICCHEZZA - CONTROVERSIE SULLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BENI E QUESTIONI DI INTERPRETAZIONE DEI NEGOZI GIURIDICI - RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA - QUESTIONE DI DIRITTO INSORTA INNANZI LA SEZIONE - VALUTAZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E RIMESSIONE DELLA QUESTIONE INNANZI LA SEZIONE DIRITTO - FATTISPECIE (QUESTIONE DI APPARTENENZA DI UN BENE ALL'ASSE EREDITARIO; INTERPRETAZIONE DI UN ATTO DI COMPRAVENDITA; INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - SEZIONE VALUTAZIONI; RINVIO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO EX DPR N 636 DEL 1972).*
Ai sensi dell'art 29 del RDL 7 agosto 1936 n 1639, la Competenza della commissione provinciale - Sezione valutazione, in tema di imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza e limitata alle controversie che si riferiscono alla Determinazione del valore dei beni e non si estende pertanto alle questioni che attengono alla interpretazione dei negozi giuridici ed in genere alle questioni di diritto, devolute, secondo la norma citata, alla Competenza funzionale della commissione provinciale - Sezione di diritto. Ove una tale questione insorga innanzi alla commissione provinciale-Sezione valutazione, questa deve rimetterla alla Sezione di diritto, previa sospensione del processo innanzi a se. (nella specie, trattavasi di una questione di appartenenza di un bene all'asse ereditario che, dalla interpretazione di un atto di compravendita, risultava soltanto per meta di proprieta del de cuius, e la suprema Corte ha cassato la decisione della commissione provinciale - Sezione valutazione rinviando alla commissione tributaria di secondo grado fornita di giurisdizione a norma del sopravvenuto DPR n 636 del 1972).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)