diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2078 del 20/05/1977 (Rv. 385803 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONTENZIOSO - RICORSI AMMINISTRATIVI - IN GENERE - GIUDIZIO DINANZI ALLA SEZIONE VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - DEDUZIONE DELLA QUESTIONE RELATIVA ALL'APPLICABILITA DELLA PRESUNZIONE DI INCLUSIONE NELLA VENDITA DI IMMOBILE DEI MACCHINARI IN ESSO COMPRESI - DEVOLUZIONE DELLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE ALLA SEZIONE DI DIRITTO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - NECESSITA - INOSSERVANZA - NULLITA - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385803-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONTENZIOSO - RICORSI AMMINISTRATIVI - IN GENERE - GIUDIZIO DINANZI ALLA SEZIONE VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - DEDUZIONE DELLA QUESTIONE RELATIVA ALL'APPLICABILITA DELLA PRESUNZIONE DI INCLUSIONE NELLA VENDITA DI IMMOBILE DEI MACCHINARI IN ESSO COMPRESI - DEVOLUZIONE DELLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE ALLA SEZIONE DI DIRITTO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - NECESSITA - INOSSERVANZA - NULLITA - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE.*

In tema di imposte indirette sui trasferimenti, sotto il vigore del RDL 7 agosto 1936 n 1639, qualora davanti alla Sezione di valutazione della commissione provinciale venga sollevata una pregiudiziale questione di diritto, quale quella inerente alla applicabilita dell'art 47 quinto comma della legge di registro (presunzione di inclusione nella vendita di immobile dei macchinari in esso compresi), la Sezione medesima deve sospendere il procedimento, fino a che la competente Sezione di diritto della stessa commissione non definisca detta pregiudiziale. In difetto, la pronuncia della Sezione di valutazione e affetta da nullita, deducibile esclusivamente con ricorso per Cassazione, a norma dello art 111 della Costituzione. (V 3462/76, mass n 382220; (V 1053/74, mass n 368997; (V 2364/71, mass n 353275).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 47 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)