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Sez. 1, Sentenza n. 297 del 10/01/2005 (Rv. 578827 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Procedimento di correzione di errore materiale della sentenza - Relativa durata - Computo nel termine di durata del processo - Necessità.
Stato
decisa il 2005-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578827-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai fini dell'accertamento della violazione del termine di ragionevole durata del processo, il giudice è tenuto a considerare anche il periodo di durata del procedimento per la correzione dell'errore materiale della sentenza, atteso che quel che rileva è l'influenza di una determinata attività sulla durata del processo, non la natura della stessa (che potrebbe essere anche non giurisdizionale e addirittura posta in essere da un soggetto diverso dal giudice), ed atteso che il procedimento di correzione di errore materiale non costituisce un nuovo giudizio rispetto a quello in cui la sentenza è stata emessa, bensì un mero incidente dello stesso giudizio, diretto ad identificare con la sua corretta espressione grafica l'effettiva volontà del giudice come già risulta espressa nella sentenza.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)