Sez. 1, Sentenza n. 3604 del 24/03/1992 (Rv. 476412 - 01)
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Correzione (della) | Istanza - Proposizione - Nuova autorizzazione a stare in giudizio - Necessità - Esclusione - Nuova procura al difensore - Conferimento - Necessità - Esclusione.
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Correzione (della)
Il procedimento di correzione della sentenza di cui agli artt. 287 e segg. cod. proc. civ. non costituisce un nuovo giudizio o una nuova fase processuale rispetto a quella in cui la sentenza è stata emessa, ma è un mero incidente dello stesso giudizio diretto ad identificare con la sua corretta espressione grafica l'effettiva volontà del giudice come già risulta espressa nella sentenza; non occorre, pertanto, per proporre la relativa istanza, una nuova autorizzazione a stare in giudizio né una nuova procura al difensore oltre quella già conferita per il giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)