Sez. 2, Ordinanza n. 11185 del 20/05/2011 (Rv. 618139 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Infrazione commessa da conducente non proprietario - Obbligo tempestivo del proprietario di comunicare i dati del conducente - Omissione - Sanzione ex art.126 bis C.d.S. - Contestazione tardiva dell'infrazione commessa dal conducente - Conseguenze - Illegittimità della sanzione per omessa comunicazione al momento dell'infrazione - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all'art. 126 bis C.d.S., ove la contestazione sia avvenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all'art.1 C.d.S.), va esclusa la sussistenza dell'obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al momento del rilevamento dell'infrazione, con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, contestata, successivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 126 bis, Cod. Strada art. 201 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)