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Sez. 2, Sentenza n. 22881 del 10/11/2010 (Rv. 615544 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Obbligo di comunicare, ai sensi dell'art. 126 bis cod. strada, all'organo di polizia procedente, i dati del conducente del veicolo al momento della commessa violazione - Termine relativo - Sospensione in attesa della definizione del procedimento di opposizione al verbale di tale infrazione - Esclusione - Annullamento del verbale della infrazione presupposta - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615544-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto - ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, quarto periodo, del codice - a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'organo di polizia, senza che quest'ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell'illecito; ne consegue che la sanzione di cui all'art. 180, comma 8, del codice della strada sussiste anche in caso di annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione, attesa l'autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene ad un obbligo di collaborazione nell'accertamento degli illeciti stradali.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 126 bis com. 2, Cod. Strada art. 180 com. 8, Cod. Strada art. 204 bis, Cod. Strada art. 205

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)