Sez. 5, Sentenza n. 25444 del 23/05/2014 Ud. (dep. 13/06/2014) Rv. 260413 - 01
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - GIUDICE | Irregolare composizione del tribunale - Rinvio dell'udienza disposto da due soli componenti - Nullità - Esclusione - Ragioni.
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - GIUDICE
Non è nullo il provvedimento con cui il tribunale, composto da soli due magistrati, dispone il rinvio dell'udienza, in quanto il difetto nella composizione numerica (o qualitativa) del collegio determina la nullità assoluta solo degli atti - compiuti dal giudice nella suddetta condizione - espressivi del magistero giurisdizionale, come quelli istruttori e decisori, e non anche di quelli relativi al compimento di attività ordinatorie.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 465, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 48 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)