Sez. 6, Sentenza n. 33261 del 03/06/2016 Ud. (dep. 29/07/2016) Rv. 267670 - 01
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - IMPUTATO | Omesso pregiudizio all'imputato - Nullità - Irrilevanza - Estensione agli atti successivi - Esclusione - Fattispecie.
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - IMPUTATO
Quando una violazione processuale non determina, in concreto, alcun pregiudizio ai diritti di difesa, deve escludersi che la eventuale nullità possa estendersi anche agli atti successivi, ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen., in quanto tale effetto si produce solo quando sia stato effettivamente condizionato il compimento degli atti che sono conseguenza necessaria ed imprescindibile di quello nullo e non degli atti che si pongono semplicemente in obbligata sequenza temporale con quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'omessa pronuncia su una istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore di fiducia non avesse determinato alcuna nullità della udienza non rinviata e di una seguente, atteso che nelle udienze svoltesi senza la presenza del difensore di fiducia non si era svolta alcuna attività processuale, mentre egli aveva, poi, regolarmente preso parte alle successive udienze esercitando appieno il suo ruolo difensivo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)