diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 12386 del 20/11/1992 (Rv. 479626 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Sanità dell'ambiente - Igiene del suolo e dell'abitato - Deflusso e scarico delle acque | Scarico di liquami sul suolo e sottosuolo da parte dell'amministrazione comunale - Domanda del privato in relazione al grave pregiudizio per la salute pubblica - Devoluzione al giudice pubblica - Devoluzione al giudice ordinario - Interferenza con gli atti amministrativi concernenti lo scarico - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479626-01

Igiene e sanità pubblica - Sanità dell'ambiente - Igiene del suolo e dell'abitato - Deflusso e scarico delle acque

La domanda con la quale il privato denunci lo scarico, da parte dell'amministrazione comunale, di liquami sul suolo e sul sottosuolo con grave pregiudizio per la salute pubblica, non si sottrae alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto si ricollega ad una posizione di diritto soggettivo, quale è quello tute lato dall'art. 32 della Costituzione, mentre l'eventuale interferenza delle pretese della detta parte attrice con gli atti amministrativi concernenti il contestato scarico non determina difetto di giurisdizione, ma rileva sotto il profilo dei limiti interni delle attribuzioni del detto giudice ordinario (divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)