Sez. U, Ordinanza n. 4908 del 08/03/2006 (Rv. 587174 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA | Controversie relative alla tutela del diritto alla salute - Domanda di risarcimento del danno proposta dal privato nei confronti della P.A. - Giurisdizione del giudice ordinario - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA
Nelle controversie che hanno ad oggetto la tutela del diritto alla salute, garantito dall'art. 32 Cost., la P.A. è priva di alcun potere di affievolimento della relativa posizione soggettiva, sicchè la domanda di risarcimento del danno proposta dai privati nei confronti della medesima o di suoi concessionari è devoluta alla cognizione del giudice ordinario. (Nella specie, è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di risarcimento dei danni, con cui gli attori avevano lamentato il pericolo per la salute derivante dall'esposizione al campo elettromagnetico generato dall'elettrodotto realizzato in prossimità delle loro abitazioni).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)