Sez. L, Sentenza n. 875 del 07/02/1980 (Rv. 404310 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - POTERI DIRETTIVI - POTERE ORGANIZZATORIO DEL DATORE DI LAVORO - LIMITAZIONE DI TALE POTERE ATTRAVERSO LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - CONSEGUENTE COSTITUZIONE DI DIRITTI SOGGETTIVI A FAVORE DEI DIPENDENTI - ESERCIZIO DEL PREDETTO POTERE - INDAGINE DEL GIUDICE DEL MERITO - FATTISPECIE (ISTITUZIONE DI UN POSTO DI CAPO-UFFICIO DA PARTE DI UNA CASSA DI RISPARMIO - DIFFERIMENTO DELLA COPERTURA DI ESSO).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - POTERI DIRETTIVI - POTERE ORGANIZZATORIO DEL DATORE DI LAVORO - LIMITAZIONE DI TALE POTERE ATTRAVERSO LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - CONSEGUENTE COSTITUZIONE DI DIRITTI SOGGETTIVI A FAVORE DEI DIPENDENTI - ESERCIZIO DEL PREDETTO POTERE - INDAGINE DEL GIUDICE DEL MERITO - FATTISPECIE (ISTITUZIONE DI UN POSTO DI CAPO-UFFICIO DA PARTE DI UNA CASSA DI RISPARMIO - DIFFERIMENTO DELLA COPERTURA DI ESSO).*
In presenza di una contrattazione collettiva attraverso la quale le parti, incidendo sul potere organizzatorio disponibile dello imprenditore (anche pubblico) hanno costituito diritti soggettivi dei dipendenti, il giudice del merito deve accertare se tale potere sia stato esercitato nel rispetto dei limiti assegnatigli. Pertanto, in caso di istituzione di un nuovo posto di capo-ufficio da parte di una cassa di risparmio con differimento nel tempo della istituzione, nonostante la presenza dell'art 69 del CCNL per i dipendenti dalle casse di risparmio del 26 aprile 1970, che esige la copertura entro sei mesi dei posti vacanti e nuovi rispettivamente dal giorno della vacanza o dal giorno in cui e sorta l'esigenza di crearli, il giudice del merito, qualora la revisione dell'organico sia avvenuta con la collaborazione delle organizzazioni sindacali, deve indagare se il differimento dell'efficacia del nuovo posto sia stato o meno oggetto, tra le parti, di esame prima e durante le trattative per il contratto aziendale e dare ragione dei motivi del relativo convincimento, positivo o negativo, nel rispetto dei canoni della ermeneutica contrattuale. (V 5688/79, mass n 402286).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 26/04/1970 num. 69
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)