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Sez. U, Sentenza n. 5688 del 02/11/1979 (Rv. 402286 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PROMOZIONI - LEGITTIMITA - SINDACABILITA DA PARTE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1979-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402286-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PROMOZIONI - LEGITTIMITA - SINDACABILITA DA PARTE DELL'AGO.*

La circostanza che determinati Atti e comportamenti di un ente pubblico economico, nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, siano caratterizzati da meccanismi di valutazione o scelta con margini di discrezionalita, come nel caso dei provvedimenti disciplinari e dei provvedimenti in materia di progressione in carriera, non osta a che il giudice ordinario, cui sono devolute le controversie inerenti a quel rapporto di lavoro, sia competente a sindacare la legittimita di tali Atti e comportamenti, sia in relazione alle regole generali della correttezza fissate dall'art 1175 cod civ, sia in relazione al rispetto delle prescrizioni formali e sostanziali dettate dalla legge o dalla contrattazione collettiva, atteso che i medesimi configurano espressione non di un potere amministrativo, in collegamento con la difesa di superiori interessi di ordine generale, ma di un potere privatistico, del tutto analogo a quello spettante a qualsiasi altro imprenditore nel settore del lavoro privato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)