diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 45 del 15/01/1962 (Rv. 250081 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - NEGATIVO - NOZIONE - DECLARATORIA D'INCOMPETENZA PER VALORE DEL PRIMO GIUDICE - INCOMPETENZA PER MATERIA RITENUTA DAL SECONDO GIUDICE - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO DI UFFICIO.*
Stato
decisa il 1962-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/250081-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - NEGATIVO - NOZIONE - DECLARATORIA D'INCOMPETENZA PER VALORE DEL PRIMO GIUDICE - INCOMPETENZA PER MATERIA RITENUTA DAL SECONDO GIUDICE - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO DI UFFICIO.*

L'ipotesi di conflitto negativo di Competenza, contemplata dall'art 45 cod proc civ, ricorre solo in ordine alla Competenza per materia o per territorio inderogabilè pertanto non e ammissibile il ricorso per regolamento di Competenza d'ufficio, nel caso in cui il giudice a quo si sia dichiarato incompetente per valore e quello della riassunzione abbia ritenuto la propria incompetenza per materia. (V 3123/58, 2840/58, 3438/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)