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Sez. 2, Sentenza n. 78 del 07/01/1993 (Rv. 480170 - 01)

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - In genere (nozione, caratteri, distinzione) | Risoluzione per inadempimento del promittente venditore - Conseguenti obbligazioni di quest'ultimo - Oggetto.
Stato
decisa il 1993-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480170-01

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - In genere (nozione, caratteri, distinzione)

La risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promittente venditore comporta l'obbligo dell'inadempiente di rifondere all'altra parte, oltre che le somme versate a titolo di prezzo, anche il lucro che abbia perduto in conseguenza della mancata esecuzione della prestazione, tenendo conto del valore commerciale del bene che sarebbe entrato nel suo patrimonio in caso di stipulazione del definitivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)